OGGETTO: Richiesta dellInail di rideterminazione retroattiva dei tassi Considerazioni critiche
Vi riportiamo una nota redatta da Confindustria in merito ad una recente iniziativa dellInail relativa alla rideterminazione retroattiva dei tassi di premio per gli anni 2019-2020.
In particolare, molte imprese hanno ricevuto, a mezzo PEC, un provvedimento da parte dellInail avente ad oggetto la Variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta
., con il quale lIstituto, sulla base delle informazioni acquisite dufficio, ha provveduto a rideterminare con effetto retroattivo, allinterno della PAT, il tasso di tariffa precedentemente applicato per gli anni tra il 2018 ed il 2020, con conseguente richiesta di integrazione del premio relativo al medesimo anno.
Risulta, ancora, che lo stesso Istituto abbia comunicato alle aziende che dai controlli effettuati, è emerso che lIstituto ha erroneamente comunicato il tasso applicabile per lanno 2020 con il modello 20SM, in quanto nella determinazione delloscillazione del tasso medio per andamento Infortunistico dopo i primi due anni di attività è stato escluso il seguente evento n
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Lazione sembrerebbe ricollegarsi ad azioni di surroga promosse dallIstituto che risultano ancora in fase istruttoria e, pertanto, non essendo stata definitivamente accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, il suddetto evento deve concorrere alla determinazione delloscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.
Per tale motivo, Confindustria, a seguito dei necessari approfondimenti e dei colloqui con i vertici dellIstituto, ritiene che tale iniziativa non sia rispettosa delle regole che disciplinano la determinazione del tasso di premio.
Infatti, secondo lanalisi condotta con il fondamentale supporto del sistema, il provvedimento è illegittimo, in quanto non previsto da alcuna disposizione in materia tariffaria e comunque inefficace, in quanto tardivo ed immotivato.
Di seguito indichiamo alcune considerazioni svolte da Confindustria a supporto delle valutazioni delle aziende interessate dalla questione.
Il provvedimento è illegittimo perché:
1. Il provvedimento impugnato, notificato nel mese di settembre/ottobre 2020 e con il quale lInail, per un proprio errore (come riconosciuto dallo stesso Istituto nella successiva PEC), pretende di voler rideterminare e quindi variare, con effetto retroattivo, loscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, non trova riscontro e legittimazione nelle modalità di applicazione delle tariffe dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (MAT), approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019, né in altre disposizioni in materia. 2. Le ipotesi in cui le MAT prevedono la rideterminazione dufficio, con effetto retroattivo, delloscillazione del tasso medio per andamento infortunistico sono soltanto ed esclusivamente quelle conseguenti ad una rettifica dellinquadramento e/o della classificazione delle lavorazioni. 3. La variazione delloscillazione del tasso medio per andamento infortunistico non è invece certamente contemplata dalle stesse MAT, nel caso in cui, come nella fattispecie, lInail abbia erroneamente comunicato il tasso applicabile in quanto è stato escluso uno specifico evento. 4. Daltra parte, il fatto che le MAT non contemplino tale ipotesi è confermato anche dalla circostanza che nel provvedimento di variazione non viene richiamato alcun specifico riferimento normativo che ne legittimi e ne giustifichi lemissione. 5. Oltretutto, si rileva come, in pratica, secondo quanto sostenuto dalla sede Inail nella PEC di ottobre, quando levento infortunistico si è verificato per colpa esclusiva o parziale di terzi, lo stesso verrebbe addebitato retroattivamente allandamento infortunistico aziendale se lIstituto non ha ancora concluso listruttoria amministrativa. 6. Si fa presente che in concreto, così interpretando la norma, laddebito risulterebbe collegato e condizionato esclusivamente dallattività amministrativa dellIstituto (più o meno tempestiva o diligente) in quanto sia la durata e sia lapprofondimento dellaccertamento sarebbero demandati interamente alla discrezionalità comportamentale dellINAIL, senza alcun intervento del datore di lavoro.
Il provvedimento è inefficace perché:
1. Secondo quanto previsto dallarticolo 19 delle MAT, dopo i primi due anni di attività, il tasso medio di tariffa è ogni anno suscettibile di unoscillazione in riduzione o in aumento in relazione allandamento degli infortuni e delle malattie professionali della posizione assicurativa territoriale, determinata secondo i criteri definiti nel successivo articolo 20. 2. Ai sensi dellarticolo 22 delle stesse MAT, i tassi applicabili in base alla suddetta oscillazione vanno comunicati dallInail al datore di lavoro con modalità telematica e con lindicazione di tutti gli elementi espressamente richiamati al comma 1, del medesimo articolo, entro il 31 dicembre di ciascun anno ed hanno effetto dal 1° gennaio dellanno successivo a quello della comunicazione. 3. Tale termine, richiamato anche nellarticolo 28, comma 3, del DPR 1124/65, è chiaramente perentorio, come si evince anche dalla formulazione dellarticolo 22 delle MAT sopra richiamato. Da tale disposizione risulta infatti che affinché il provvedimento di comunicazione delloscillazione dei tassi medi per andamento infortunistico possa produrre effetti e diventare operante dal 1° gennaio dellanno di riferimento è necessario che lo stesso provvedimento sia comunicato al datore di lavoro entro il 31 dicembre dellanno precedente. Tale assunto è riconosciuto come pacifico anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass. Civ. n. 9660 del 26/9/1998). 4. Il tasso da applicare in base allandamento infortunistico per lanno 2020 andava quindi comunicato dallInail allodierna ricorrente entro e non oltre il 31 dicembre 2019. 5. Pertanto, il provvedimento è da considerarsi comunque inefficace, in quanto tardivo, oltre che immotivato, in quanto privo degli elementi che devono necessariamente essere indicati ai sensi dellarticolo 22, comma 1, delle MAT.
Da ultimo si rileva che uninterpretazione diversa da quella esposta consentirebbe allIstituto di poter sempre variare, in qualunque momento, il calcolo delloscillazione del tasso medio per andamento infortunistico (con lunico limite della prescrizione quinquennale), non consentendo mai ai datori di lavoro di avere la certezza dellammontare dei premi annuali, in palese violazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 1124/65 e nelle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi sopra richiamate.
Confindustria ha rappresentato le criticità sopra evidenziate ai vertici dellIstituto, chiedendo di recedere dalliniziativa. LIstituto ha quindi avviato delle riflessioni sulla questione.
Nel riservarci successive osservazioni non appena avremo contezza degli esiti di tale approfondimento, porgiamo distinti saluti.
Il Vice Direttore
Crescenzo Ventre