CLASSIFICAZIONE RIFIUTI. CONVERSIONE IN LEGGE D.L. 91/2017
Category:AMBIENTE E SICUREZZAAvellino, 8 Settembre 2017
OGGETTO: CLASSIFICAZIONE RIFIUTI. CONVERSIONE IN LEGGE D.L. 91/2017
Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione per segnalare che il Decreto in oggetto è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 123 del 3 agosto, pubblicata nella Serie Generale n. 188 della Gazzetta Ufficiale del 12/08/2017.
In particolare, il Parlamento ha ritenuto di confermare la disposizione in materia di classificazione (attraverso la modifica alla premessa dell’allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06), con l’obiettivo di allineare la procedura nazionale alla normativa di riferimento a livello comunitario. Di conseguenza, non sono da prendere in considerazione le restanti parti dell’allegato D, laddove eventualmente incompatibili con la disciplina europea.
Nel testo della norma approvata in sede di conversione è stato aggiunto il riferimento al Regolamento (UE) 2017/997 dell’9 giugno 2017 relativo alle caratteristiche di ecotossicità HP14 dei rifiuti.
L’Italia dal 2012, ha stabilito che la caratteristica di pericolo HP 14 deve essere attribuita ai rifiuti applicando i criteri fissati dall’Accord Dangereuses Route (ADR) (l’accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) per le materie della Classe 9 con codice di classificazione M6 (UN 3082 materie pericolose per l’ambiente acquatico, liquide) e M7 (UN3077 Materie pericolose per l’ambiente acquatico, solide).
I nuovi criteri di classificazione contenuti nel Regolamento UE 2017/997 entreranno in vigore a partire dal 5 luglio 2018. La Commissione Europea ha predisposto un periodo transitorio in modo tale da concedere agli Operatori le tempistiche adeguate per conformarsi alle nuove regole. Durante tale periodo in Italia rimarrà valido il riferimento all’Accordo ADR per le modalità di classificazione dei rifiuti ecotossici.
Riportiamo di seguito il testo della nuova formulazioe dell’Art. 9:
Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti
I numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono sostituiti dal seguente:
«1. La classificazione dei rifiuti e’ effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonche’ nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 giugno 2017.».
Distinti saluti.
IL DIRETTORE
Dr. Giacinto Maioli