DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2015 N. 23 – COMUNICAZIONE INTEGRATIVA DA EFFETTUARE IN CASO DI OFFERTA DI CONCILIAZIONE.
Category:LAVORO E PREVIDENZAProt. n. I/ /15
Avellino, 19 giugno 2015
OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2015 N. 23 – COMUNICAZIONE INTEGRATIVA DA EFFETTUARE IN CASO DI OFFERTA DI CONCILIAZIONE.
Facciamo seguito alla nostra Circolare Prot. n. I/453/15 del 25 marzo scorso, con la quale vi abbiamo inviato la nota illustrativa del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 23 relativo al contratto a tutele crescenti, per segnalarVi che il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione sul portale Cliclavoro a partire dal 1° giugno 2015 una specifica applicazione per la comunicazione delle informazioni relative al procedimento conciliativo di cui all’art. 6 del DLGS sopra riportato.
Tale articolo prevede infatti che in caso di controversia per il licenziamento di un lavoratore assunto dopo il 7 marzo 2015 ed a cui si applica il contratto a tutele crescenti, il datore di lavoro ha la facoltà di offrire al lavoratore, entro i termini di impugnativa stragiudiziale del licenziamento in sede di conciliazione anche sindacale, una somma la fine di evitare il contenzioso. Rapportata agli anni di servizi (da 2 a 18 mensilità) che non è assoggettata a trattenute previdenziali e fiscali.
Nello stesso articolo è previsto che vi sia un monitoraggio delle offerte di conciliazione, ed a tal fine è stato introdotto un ulteriore adempimento da effettuare entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro al fine di fornire le informazioni sulla proposta conciliativa e sui relativi esiti, adempimento che va assolto attraverso la nuova modulistica messa a disposizione dal Ministero del Lavoro.
L’omissione di tale comunicazione integrativa è assoggettata alle stesse sanzioni previste per l’omissione delle comunicazioni obbligatorie (da 100,00 a 500,00 euro).
In allegato trasmettiamo la nota del Ministero del Lavoro.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE
Dr. Giacinto Maioli
All.c.s.
Nota ministero dlgs-23