DETASSAZIONE LAVORO NOTTURNO E STRAORDINARIO. RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 83 DEL 17 AGOSTO 2010.
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Con la nostra Circolare Prot. N. I/2024/10 del 26 agosto 2010 Vi abbiamo trasmesso la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello proposto da Confindustria in merito alla detassazione delle somme erogate per lavoro notturno e straordinario ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 93/2008 convertito nella legge n. 126/2008.
In considerazione delle richieste di chiarimenti pervenutaci, provvediamo a trasmetterVi in allegato una informativa elaborata dal CAF Interregionale Dipendenti Srl di Confindustria unitamente al modello di attestazione che deve essere rilasciato dalle aziende.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti.
IL DIRETTORE
Dr. Giacinto Maioli
ALL.C.S.
Certificazione del sostituto (link)
Informativa CAF
Lavoro dipendente: detassazione delle retribuzioni per lavoro notturno e strordinario. Modalità di recupero delle maggiori imposte versate dai dipendenti
A seguito dei recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sulla “detassazione” del lavoro notturno e del lavoro straordinario, proponiamo negli “Approfondimenti” indicazioni operative riguardo alle modalità di certificazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle retribuzioni sottoposte negli anni 2008 e 2009 a tassazione ordinaria anziché all’imposta sostitutiva del 10% e riguardo alle modalità di recupero della maggior tassazione subita dai lavoratori dipendenti.
Approfondimenti
Con la risoluzione n. 83 del 17/08/2010, l’Agenzia delle Entrate, ha esteso in via interpretativa l’applicazione della tassazione agevolata su alcune componenti del lavoro dipendente: l’imposta sostitutiva del 10% è stata ritenuta applicabile ex post anche a:
- tutto il compenso corrisposto per il lavoro notturno e non solo alle relative indennità o maggiorazioni;
- tutte le maggiorazioni o indennità corrisposte per lavoro regolato normalmente su turni indipendentemente dal momento di introduzione del meccanismo di turnazione;
- le somme comunque erogate a titolo di lavoro straordinario a condizione che sia dimostrabile il “nesso di causalità” con un qualsiasi “incremento di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa” (art. 2, co. 1, lett. c), DL n. 93 28/05/2008);
I sostituti d’imposta devono fornire ai lavoratori che ne fanno richiesta una certificazione in forma libera di cui si allega uno schema (allegato ) – senza obbligo di emettere di nuovo il CUD, né ripresentare una nuova dichiarazione dei sostituti di imposta modello 770 – attestante l’importo delle somme erogate negli anni 2008 e 2009 sulle quali non avevano applicato la tassazione sostitutiva.
La certificazione consentirà ai dipendenti di recuperare la maggiore tassazione subita, secondo le seguenti modalità:
– per le somme percepite nel 2009, il lavoratore può presentare
- entro il 25 ottobre 2010, un modello 730/2010 integrativo, se ha presentato nel 2010 il modello 730 “base”;
- se il lavoratore non ha presentato la dichiarazione dei redditi (es. non tenuto) è possibile presentare la dichiarazione con modello UNICO 2010 entro il 30 settembre 2010 (entro il 29 dicembre pagando le sanzioni per presentazione tardiva): trascorso tale termine è possibile solo presentare un’istanza di rimborso;
– per le somme percepite nel 2008, il lavoratore può presentare
- un modello UNICO 2009 integrativo entro il 30 settembre 2010, se ha presentato nel 2009 la dichiarazione dei redditi (730 o Unico):
- diversamente, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi (es. non tenuto), il lavoratore avrà come unica opzione la presentazione dell’istanza di rimborso.
Il credito risultate da UNICO può essere:
- chiesto a rimborso immediatamente entro il 25 ottobre 2010, con 730/2010 integrativo se è stata presentato il mod. 730/2010 “base”;
- chiesto a rimborso l’anno prossimo, con la presentazione di un mod. 730/2011 in caso contrario.
L’istanza di rimborso al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/73 può essere presentata entro 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata sulle somme percepite, il rimborso avverrà entro 48 mesi.