ADDIZIONALE PROVINCIALE ACCISA ENERGIA ELETTRICA 2010-2011
Category:ECONOMICO,NEWSIl D. L. n. 511/1988, e successive modifiche, aveva previsto lapplicazione delladdizionale provinciale ai consumi di qualsiasi uso di energia elettrica effettuati in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
Di conseguenza, le forniture di energia elettrica ricevute negli anni 2010 e 2011 sono state sottoposte allimposizione tanto dellaccisa quanto delladdizionale provinciale sui consumi effettuati.
Tale addizionale è stata soppressa dal D. L. n. 68/2011 con decorrenza dall1/1/2012 per evitare lapertura di una procedura di infrazione dellUnione Europea nei confronti dellItalia, essendo essa in contrasto con la normativa europea – Direttiva Comunitaria 2008/118/CE.
In proposito, la Corte di Cassazione, con le due sentenze n. 27099 e n. 27101 del 23/10/2019 ha stabilito che il consumatore finale di una fornitura di energia elettrica sulla quale siano state addebitate le imposte addizionali può esperire, in sede civilistica, lordinaria azione di ripetizione dellindebito direttamente nei confronti dellerogatore del servizio.
La Corte ha altresì statuito, in merito al rimborso delle accise e addizionali, che per lindebito pagamento, proprio perché tale, debba applicarsi il termine di prescrizione ordinario decennale e non quello quinquennale.
Lazienda ha facoltà, quindi, di chiedere il rimborso al fornitore.
Pertanto, per le annualità 2010 e 2011, è possibile, in via preliminare, inviare alla società fornitrice – e contestualmente allAgenzia Dogane e dei Monopoli – una formale istanza di rimborso, a mezzo pec, di quanto indebitamente trattenuto quale atto di messa in mora, al fine altresì di interrompere il termine di prescrizione.
Alleghiamo copia della richiamata sentenza n. 27101 della Corte di Cassazione ed un modello da utilizzare per la richiesta di rimborso.
Distinti saluti.
Il Direttore
Dr. Giacinto Maioli
All.c.s.
Sentenza Cassazione 27101
Modello richiesta rimborso