Circolare INPS n. 100 – Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2019
Category:ECONOMICO,NEWSVi segnaliamo che lINPS con la Circolare n. 100 del 9 settembre 2020 ha fornito nuove istruzioni in merito alle modalità per il recupero delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, a valere sulle risorse stanziate per lanno 2019.
In particolare lIstituto si è soffermato sulle seguenti questioni.
Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio.
LINPS evidenzia che sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2019 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, o del D.lgs n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dellanno precedente.
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dellorario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Iter istruttorio
Inoltre lIstituto afferma che, completata listruttoria delle istanze, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, per limporto massimo indicato in ciascuna istanza.
LIstituto può svolgere i relativi controlli solo con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens, recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni di CIGS conguagliate, riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dellorario di lavoro concordata nei contratti di solidarietà.
Per quanto riguarda, in particolare, la verifica delle prestazioni di CIGS conguagliate, lINPS richiama larticolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, secondo cui il conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dellautorizzazione o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione.
Detto ciò, la Circolare INPS fornisce le indicazioni e le istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva di cui al D.L. n. 510/1996 alle sole imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi il 31 ottobre 2019.
Tali Aziende sono indicate nellallegato n. 1 ed usufruiranno delle riduzioni contributive mediante le operazioni di conguaglio descritte nella Circolare.
Le altre Aziende, non indicate nellelenco allegato, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate ad operare i conguagli con successive comunicazioni.
Calcolo della riduzione contributiva
LINPS chiarisce inoltre che la riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dellorario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.
Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nellarco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
La decontribuzione è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto.
Adempimenti delle Strutture territoriali
La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro.
La Struttura competente provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione 1W, avente il significato di Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996.
Per un maggior approfondimento e per maggiori chiarimenti sulliter istruttorio, sul calcolo della riduzione contributiva, sulla modalità di compilazione e sulle istruzioni contabili, alleghiamo la Circolare INPS n. 100 del 9 settembre 2020 con i relativi allegati.
Distinti saluti.
Il Vice Direttore
Crescenzo Ventre