Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza in favore dei lavoratori dipendenti – Circolare INPS n. 132 del 20 novembre 2020
Category:LAVORO E PREVIDENZA,NEWSVi segnaliamo che lINPS con la circolare n. 132 del 20 novembre 2020 ha fornito ulteriori istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del congedo Covid-19 per la quarantena scolastica dei figli e per la sospensione dellattività didattica dei figli in presenza da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, ferma restando la validità delle indicazioni operative fornite con la circolare n. 116/2020 (cfr. ns. nota n. 1181 del 5 ottobre 2020).
In particolare lIstituto ha fornito le seguenti ulteriori istruzioni amministrative:
Ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica del figlio e introduzione della possibilità di avvalersi del congedo per sospensione dellattività didattica del figlio in presenza
Larticolo 21 bis del D.L. n. 104/2020 ha introdotto la possibilità di fruire del congedo Covid-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, oltre che nel caso di contatto avvenuto allinterno del plesso scolastico, anche nellambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché allinterno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
LIstituto ha specificato che il congedo per quarantena disposto per contatto verificatosi nei luoghi sopra individuati, diversi dal plesso scolastico, potrà essere fruito solo a partire dal giorno 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della Legge n. 126/2020.
Lart. 21 bis del D.L. n. 104/2020 ha introdotto, inoltre, la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di avvalersi del congedo Covid-19 per sospensione dellattività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.
Per poter fruire del congedo è necessario che la sospensione dellattività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche.
LINPS ha specificato che il congedo per sospensione dellattività didattica in presenza può essere fruito solo a partire dal giorno 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 137/2020.
Compatibilità con laltro genitore del congedo Covid-19 per quarantena scolastica del figlio e per sospensione dellattività didattica del figlio in presenza
Il comma 5 dellart. 21 bis del D.L. n. 104/2020 ha confermato lincompatibilità del congedo di cui trattasi con:
* il contemporaneo svolgimento, da parte dellaltro genitore, di lavoro in modalità agile, anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di anni 14 ovvero per la sospensione dellattività didattica in presenza dello stesso; * la contemporanea fruizione, da parte dellaltro genitore, del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dellattività didattica in presenza dello stesso; * il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore.
Inoltre lIstituto ha chiarito che, fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dellattività didattica in presenza dello stesso, laltro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure di cui trattasi per quel figlio, ma potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dellaltro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dellattività didattica in presenza dello stesso.
Presentazione della domanda
Come precisato nella precedente circolare n. 116/2020, lINPS ha ricordato con la circolare di cui in oggetto che la domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica sul portale web dellIstituto o tramite il contact center integrato o tramite i patronati.
Lapplicazione è stata ovviamente aggiornata per recepire lestensione del congedo di quarantena scolastica del figlio convivente disposta dal Dipartimento di prevenzione dellASL territorialmente competente, rilasciato a seguito di contatto verificatosi in luoghi diversi dal plesso scolastico.
Per un maggiore approfondimento alleghiamo la Circolare di cui in oggetto.
Distinti saluti
Il Vice Direttore
Crescenzo Ventre