Esonero versamento contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (ulteriori chiarimenti) – Messaggio INPS n. 4781 del 21 dicembre 2020
Category:ECONOMICO,NEWSVi segnaliamo che lINPS, facendo seguito al messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020 (cfr. ns. nota n. 1432 del 13 novembre 2020) ed al messaggio n. 4487 del 27 novembre 2020 (che per comodità Vi trasmettiamo con la presente comunicazione), con lallegato messaggio n. 4781 del 21 dicembre 2020 ha fornito ulteriori precisazioni in merito allesonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.
In particolare lIstituto ha chiarito che i datori di lavoro, al fine di usufruire dellesonero, devono inoltrare allINPS listanza di attribuzione nella quale dovranno essere dichiarate:
– le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
– la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
– la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
– limporto dellesonero.
Inoltre lINPS ha chiarito che lesonero può essere fruito tra il 15 agosto ed il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione entro il 31 gennaio 2021).
Come precisato nel messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, lesonero può essere fruito per lintero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dellintero importo dellesonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
A tal proposito lINPS ha precisato che la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che leventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dellazienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate di Dichiarazione Compensazione o Rimb-cont.
Rispetto al calcolo delleffettivo ammontare dellesonero, lIstituto ha precisato che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dellesonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.
Distinti saluti.
Il Direttore
Crescenzo Ventre
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