Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale – DPCM del 13 ottobre 2020
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LORO SEDI
Prot. 1231 /20
Avellino, 13 ottobre 2020
OGGETTO: Misure urgenti di contenimento del contagio sullintero territorio nazionale – DPCM del 13 ottobre 2020.
Vi segnaliamo che il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro della Salute hanno firmato il <www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/08/20A04399/sg> DPCM del 13 ottobre 2020 che dispone misure urgenti ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Il nuovo DPCM, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sarà in vigore dal 14 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020, in sostituzione del precedente DPCM del 7 agosto 2020 come prorogato dal DPCM del 7 settembre 2020.
In particolare il Decreto conferma lobbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché lobbligo di indossarli nei luoghi al chiuso ed in tutti i luoghi allaperto ove non sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Inoltre il DPCM prevede ulteriori misure anti-Covid, tra le quali segnaliamo:
* – lobbligo di rimanere nel proprio domicilio contattando il proprio medico curante per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°;
* – la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati allaperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e allaperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
* – con riguardo alle abitazioni private è fortemente raccomandato di evitare feste o di ricevere oltre sei persone non conviventi;
* – sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui allart. 2 dellOrdinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
* – le attività dei servizi di ristorazione sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per lattività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00;
* – restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché lattività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
* – il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere lemergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve essere modulata in maniera tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto;
* – in ordine alle attività professionali il DPCM raccomanda che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
* – le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
* Inoltre il DPCM raccomanda il rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui allallegato n. 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro del Lavoro e le parti sociali, di cui allallegato n. 13 ed il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 di cui allallegato n. 14.
* Il DPCM prevede altresì limitazioni agli spostamenti da e per lestero con obblighi di dichiarazione in occasione dellingresso nel territorio nazionale dallestero, obblighi di sorveglianza sanitaria o di isolamento fiduciario o di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dellingresso nel territorio nazionale da determinati Stati o territori, fatte salve le esclusioni previste dai commi 7 e 8 dell’articolo 6.
* Per un maggior approfondimento alleghiamo il testo del DPCM firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute.
* Nel riservarci successive osservazioni sul DPCM di cui in oggetto, porgiamo distinti saluti.
Il Vice Direttore
Crescenzo Ventre