Ordinanza Regione Campania n. 85 del 26 ottobre 2020
Category:NEWSVi segnaliamo che la Regione Campania ha emanato lallegata Ordinanza n. 85 del 26 ottobre 2020, con la quale con decorrenza dal 26 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 ha stabilito che:
* è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili;
* è confermata la sospensione delle attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno;
* è confermata per lattività di jogging svolta in luoghi non isolati la limitazione nella fascia oraria dalle 6.00 alle 8.30;
* fatto salvo quantaltro previsto dal DPCM del 24 ottobre 2020, a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili), è fatto divieto di vendita con asporto. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna allutenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa, con possibilità di disporre la partenza dell’ultima consegna fino alle ore 23:00;
* è fortemente raccomandato di non allontanarsi dal proprio comune di domicilio, dimora o residenza se non strettamente necessario;
* dalle ore 23.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o durgenza ovvero motivi di salute;
* per lintero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania, salvo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione, di salute, di necessità o urgenza. è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. La disposizione non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o straniere.
LOrdinanza precisa che la prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sullinteressato, il quale potrà produrre unautodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Salvo quanto disposto, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore dellOrdinanza di cui in oggetto.
Distinti saluti.
Il Vice Direttore
Crescenzo Ventre