RIFIUTI: PRIME INDICAZIONI SU REGISTRI E MUD ALLA LUCE DEL D.LGS. 205/10
Category:AMBIENTE E SICUREZZAALLE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI
Prot. n. I/ 2998 /10
Avellino, 21 Dicembre 2010
OGGETTO: RIFIUTI: PRIME INDICAZIONI SU REGISTRI E MUD ALLA LUCE DEL D.LGS. 205/10
1) Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
Richiamiamo l’attenzione sui nuovi obblighi che ricadono sulle imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di costruzione e demolizione nonché di scavo. Per queste attività il D.lgs.152/06, anche nella versione emendata dal D.Lgs. 4/08, non richiedeva il registro di carico e scarico. A seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 205/10, invece, le imprese che svolgono le attività indicate e che intendono trasportare i propri rifiuti non pericolosi senza aderire su base volontaria al SISTRI dovranno dotarsi di un registro di carico e scarico a partire dal primo gennaio (termine fissato per l’obbligo di doppia
registrazione cartacea/Sistri).
Ricordiamo che i registri dei rifiuti devono essere preventivamente numerati e vidimati dalle Camere di commercio e che la mancanza di registro è sanzionata ai sensi dell’articolo 258 comma 1 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 205/10, art. 35, che qui riportiamo in estratto:
“1. I soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.”
2) MUD
Richiamiamo la vostra attenzione sulle modifiche intervenute nel D.Lgs. 205/10 in relazione alla comunicazione annuale sui rifiuti (MUD). L’obbligo di effettuare questa comunicazione per le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti è infatti venuto meno in correlazione alle disposizioni contenute nella disciplina Sistri. Tuttavia, il DM 17 dicembre 2009 dispone all’articolo 12 quanto segue:
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Articolo 12
Disposizioni transitorie
1. Entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al Sistri compilando l’apposita scheda le seguenti informazioni, relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema Sistri, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice Cer;
b) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
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Successivamente all’emanazione del DM, però, sono intervenute modifiche normative che rendono inapplicabili le disposizioni relative a questa comunicazione. In particolare, il rinvio della data di operatività del sistema Sistri e l’introduzione di un periodo di verifica negli ultimi tre
mesi dell’anno comporterebbero che i dati da comunicare si riferiscano all’intero anno 2010, cosa che non può essere fatta entro il 31 dicembre dello stesso anno. Peraltro neppure la scheda che si dovrebbe utilizzare per la comunicazione è stata predisposta dal Ministero. Mancherebbe pertanto la modulistica necessaria.
La questione è stata discussa in un’apposita riunione ministeriale, in occasione della quale il Ministero è apparso orientato a disporre che una comunicazione con i dati 2010 sui rifiuti sia effettuata nei tempi e nei modi fissati per il MUD per i dati relativi al 2009. Nel sottolineare che, comunque, non sarebbero previste sanzioni per chi non ottemperi alla disposizione contenuta nel DM, ci riserviamo ulteriori notizie appena possibile.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE
Dr. Giacinto Maioli