Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud – Circolare INPS n. 122 del 22 ottobre 2020
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LORO SEDI
Prot. n. 1309/20
Avellino, 22 ottobre 2020
OGGETTO: Agevolazione contributiva per loccupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud – Circolare INPS n. 122 del 22 ottobre 2020.
LINPS con la Circolare n. 122 del 22 ottobre 2020 ha fornito le prime indicazioni operative in merito alla fruizione delle agevolazioni contributive per loccupazione in aree svantaggiate (c.d. Decontribuzione Sud) introdotte dallart. 27 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020.
In particolare lIstituto ha approfondito i seguenti argomenti:
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori che stipulino contratti di lavoro domestico.
Lagevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
LINPS precisa inoltre che per sede di lavoro si intende lunità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
A tal proposito, qualora il datore di lavoro abbia la sede legale in una regione diversa da quelle elencate, ma abbia in corso rapporti di lavoro per prestazioni lavorative da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni, è necessario che la Struttura INPS competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione 0L, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di Datore di lavoro che effettua laccentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno.
Assetto e misura dellesonero
Lesonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro.
La norma in trattazione non prevede un limite individuale di importo allesonero; pertanto, lo sgravio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile.
Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dellagevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.
Difatti lIstituto ricorda che non sono oggetto di sgravio determinate contribuzioni elencate nella Circolare allegata, tra cui i premi e i contributi dovuti allINAIL espressamente previsti dallart. 27 del D.L. n. 104/2020.
Periodo di fruizione
Con riferimento al periodo di fruizione dellagevolazione, lINPS precisa che la stessa è applicabile per il periodo, appositamente previsto dal D.L. n. 104/2020, intercorrente tra il 1° ottobre 2020 ed il 31 dicembre 2020.
Natura dellesonero e condizioni di spettanza
LIstituto chiarisce inoltre che il diritto alla fruizione dellagevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo e non in un incentivo allassunzione, è subordinato, ai sensi dellart. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni:
* assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
* rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
LINPS ricorda che il beneficio contributivo necessita della preventiva autorizzazione della Commissione Europea.
A tal proposito, la Circolare fa presente che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30 settembre 2020 ha notificato alla Commissione Europea il regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 6959 final del 6 ottobre 2020.
Coordinamento con altri incentivi
LIstituto precisa che lagevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
La suddetta cumulabilità trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo, sia con riferimento agli incentivi di tipo economico.
Per un maggiore approfondimento sulle modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dellesonero nelle sezioni PosContributiva e ListaPosPA del flusso Uniemens e sulle istruzioni contabili inviamo la Circolare di cui in oggetto con i relativi allegati.
Distinti saluti
Il Vice Direttore
Crescenzo Ventre