AUTOTRASPORTO, RIMBORSO ACCISE III TRIMESTRE 2020
Category:ECONOMICO,NEWSCon nota del 25 settembre 2020, prot. 331642/RU, allegata, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° ottobre al 2 novembre 2020, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel III trimestre (1° luglio 30 settembre) 2020.
E disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione ( <www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-20 20> www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-202 0).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria lindicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dellAgenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018
Per quanto attiene allindividuazione dei soggetti che possono usufruire dellagevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) lattività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nellalbo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dellautotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nellelenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dellUnione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dellUnione europea per lesercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) lattività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti lattività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
c) lattività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Lammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1°luglio e il 30 settembre 2020, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dellagevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
Il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori (così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.
Per la fruizione dellagevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dallart. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dellanno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dallart. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dellistanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.
Si sottolinea che lart. 8 (Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dellagevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna KM PERCORSI del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dellimporto massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dellapposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dellimporto a credito.
Distinti saluti.
IL VICE DIRETTORE
Crescenzo Ventre