Nuove Istruzioni per la CIGO- Circolare INPS n. 115 del 30 settembre 2020 -.
Category:LAVORO E PREVIDENZA,NEWSLINPS con la Circolare n. 115 del 30 settembre 2020 illustra le novità apportate dal <www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;104 > D.L. n. 104/2020 allimpianto regolatorio in materia di misure di sostegno del reddito, previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dellattività lavorativa a causa di eventi riconducibili allemergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare lIstituto ricorda che lart. 1 del D.L. n. 104/2020 prevede che i datori di lavoro che nellanno 2020 sospendono o riducono lattività lavorativa per eventi riconducibili allemergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dellassegno ordinario, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per una durata massima di 9 settimane incrementate di ulteriori 9 settimane.
LINPS evidenzia altresì che la suddetta disciplina ha azzerato il conteggio delle settimane riferite alla pregressa disciplina.
Modalità di richiesta delle prime 9 settimane previste dal decreto-legge n. 104/2020
Il ricorso alle prime 9 settimane di trattamenti di integrazione salariale (decorrenti dal 13 luglio 2020) è consentito indistintamente a tutti i datori di lavoro che riducono o sospendono lattività lavorativa a causa dellemergenza epidemiologica.
Per le richieste i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale COVID-19 nazionale già in essere.
I datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale per le prime 9 settimane non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.
Modalità di richiesta dellulteriore periodo di 9 settimane
Il secondo ulteriore periodo di 9 settimane può essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso.
Per le richieste i datori di lavoro dovranno presentare domanda di concessione dei trattamenti con una causale specifica denominata COVID-19 con fatturato, con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dallarticolo 47 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertificano la sussistenza delleventuale riduzione del fatturato.
Le modalità di presentazione delle domande per il secondo periodo saranno rese note con successivo apposito messaggio.
A carico delle imprese che presentano domanda per lulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale è dovuto un contributo addizionale pari:
a) al 9%, per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) al 18%, per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
I datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato lattività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale e potranno, quindi, accedere al secondo ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale senza dover versare il predetto contributo.
Leventuale scostamento del fatturato (inferiore, pari o superiore al 20%) deve essere determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019.
Per lautocertificazione il datore di lavoro dovrà attestare leventuale riduzione del fatturato secondo gli indici di calcolo e le modalità di raffronto indicate nelle circolari dellAgenzia delle Entrate.
LINPS effettuerà le verifiche mediante accordi di cooperazione con lAgenzia delle Entrate.
Trattamenti straordinari e CIG COVID
Viene confermata la possibilità per le aziende che hanno in corso trattamenti di integrazione salariale straordinaria la possibilità di sospendere il programma di CIGS, presentando la domanda con la causale COVID-19 nazionale-sospensione.
Assegno Ordinario FIS
Vengono confermate le indicazioni della circolare n. 84/2020.
Cassa integrazione in deroga
Vengono confermate le precedenti istruzioni ed anche per i nuovi periodi di cui al D.L. n. 104/2020, le istanze dovranno essere inviate allINPS, previo accordo sindacale.
Restano esonerati dallaccordo i datori di lavoro fino a 5 dipendenti.
Termini di trasmissione delle domande
La Circolare chiarisce che anche le istanze di CIG Covid con inizio di sospensione o riduzione dal 1° luglio al 12 luglio 2020 potevano essere trasmesse entro lo scorso 30 settembre 2020.
Comunque su segnalazione del Ministero vigilante e in ragione di una imminente soluzione legislativa che prevederà lo slittamento del termine al 31 ottobre 2020, il termine del 30 settembre viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre saranno definite successivamente allentrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 104/2020.
Per un maggiori approfondimenti sulle varie tematiche affrontate dallINPS, alleghiamo la Circolare di cui in oggetto.
Distinti saluti
Il Vice Direttore
Crescenzo Ventre