Chiarimenti in tema di IRAP e di versamento degli acconti – Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 19 ottobre 2020
Category:LAVORO E PREVIDENZA,NEWSVi segnaliamo che lAgenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale la Circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020, con la quale ha fornito specifiche indicazioni pratiche su come determinare lIRAP da versare a saldo per il periodo dimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, qualora il saldo IRAP per il 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto dovuta per lo stesso periodo dimposta, sulla possibilità di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero azzerare la differenza a credito.
Inoltre lAgenzia ha posto lattenzione sullambito applicativo dell <def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?i d=%7b14EB559A-E563-406A-BEB8-1234B908513B%7d&codiceOrdinamento=2000020000000 00&idAttoNormativo=%7b7B68E1A7-5491-47CB-B855-96BDEA610D75%7d> art. 20 del D.L. Liquidità, che, in deroga alle previsioni ordinarie, stabilisce, solo per il periodo dimposta 2020, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto di IRPEF, IRES e IRAP, se il versamento non è inferiore all80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo dimposta in corso.
In particolare con riferimento alla determinazione dellIRAP da versare per il periodo dimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, ed in particolare allesclusione della prima rata dacconto, lAgenzia rimanda alla relazione illustrativa al decreto Rilancio, per la quale i soggetti che beneficiano di detta previsione non sono tenuti al versamento della prima rata, pari al 40%, dellacconto dellIRAP dovuta per il 2020, ovvero pari al 50% per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dellarticolo 12-quinquies del Dl n. 34/2020.
Limporto corrispondente alla prima rata dellacconto è comunque escluso dal calcolo dellimposta da versare a saldo per il 2020; pertanto, lesclusione opera fino a concorrenza dellimporto della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.
Dopo aver ricordato le regole generali alla base dei due metodi, quindi, la Circolare ha chiarito che il contribuente che sceglie il metodo storico deve versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli Isa) e leventuale saldo da calcolare al netto del primo acconto figurativo (pari al 40% ovvero al 50% in caso di Isa) e del secondo acconto corrisposto.
Se, invece, il contribuente utilizza il metodo previsionale, questi è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli Isa) dellimposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo dimposta 2020 e leventuale saldo da determinare al netto del primo acconto figurativo e del secondo acconto corrisposto.
In entrambe le ipotesi, il primo acconto figurativo da sottrarre non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dellimporto complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché questultimo non sia superiore a quanto effettivamente dovuto. E ciò, perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare lacconto (storico o previsionale).
Inoltre lAgenzia delle Entrate ha chiarito che quando il saldo è inferiore alla prima rata il contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare per il 2020:
* il secondo acconto, pari al 60% (50% se applica gli Isa) * leventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto figurativo (pari al 40% ovvero al 50% in caso applichi gli Isa) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.
Qualora, invece, il contribuente utilizzi il metodo previsionale, lo stesso deve versare:
* un secondo acconto pari al 60% (50% se Isa) dellimposta complessiva presumibilmente dovuta, * leventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto figurativo (pari al 40% ovvero al 50% in caso di Isa) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.
In entrambi i casi, il primo acconto figurativo da sottrarre non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dellIRAP dovuta per il 2020, calcolata, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché questultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.
Infine lAgenzia fa luce sulla portata dellambito applicativo dell <def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?i d=%7b14EB559A-E563-406A-BEB8-1234B908513B%7d&codiceOrdinamento=2000020000000 00&idAttoNormativo=%7b7B68E1A7-5491-47CB-B855-96BDEA610D75%7d> art. 20 del D.L. Liquidità, che in deroga alle previsioni ordinarie, stabilisce che per i soli acconti relativi al periodo dimposta 2020 è ammesso il versamento nella misura ridotta dell80%, senza che il contribuente incorra in alcuna violazione e conseguente irrogazione di sanzioni e interessi.
In particolare, lAgenzia risponde alla domanda se tale previsione trovi applicazione anche in relazione alle addizionali di IRPEF, IRES ed IRAP.
A tale proposito, la Circolare di cui in oggetto richiama la Circolare <www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare +n.+9+del+13+Aprile+2020.pdf/f967198a-cc67-95c6-4b02-74f03a065e7e> n. 9/2020, con la quale lAgenzia ha precisato che, da un punto di vista oggettivo, lart. 20 in argomento oltre che alle imposte espressamente individuate si applica anche:
* allimposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dellIRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, * alla cedolare secca sul canone di locazione, allimposta dovuta sul valore degli immobili situati allestero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute allestero (IVAFE).
Tale chiarimento discende dalla circostanza che per le imposte richiamate si applicano i medesimi termini di versamento dellacconto dettati per le imposte espressamente individuate dalla norma in oggetto.
Di conseguenza, lagevolazione di cui allart. 20 del D.L. n. 23/2020 (Liquidità) riguarda anche gli acconti relativi alle addizionali di queste imposte con scadenza al 30 giugno 2020.
È esclusa, invece, dal perimetro della disposizione lapplicazione delladdizionale regionale allIRPEF, in quanto, per questultima, non è previsto il versamento dellacconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo (in unica soluzione o come prima rata) dellimposta dovuta per il 2019.
Per un maggior approfondimento alleghiamo la Circolare citata.
Distinti saluti.
Il Vice Direttore
Crescenzo Ventre