Conguaglio malattia COVID
Category:ECONOMICO,NEWSVi segnaliamo che lINPS con il Messaggio n. 3871 del 23 ottobre 2020 ha fornito istruzioni operative riguardanti il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro per le prestazioni erogate ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia limitatamente allimporto anticipato per conto dellIstituto.
LIstituto, dopo un breve riassunto del quadro normativo, ha comunicato che i datori di lavoro potranno conguagliare gli importi anticipati a titolo di quarantena, nella misura massima dellimporto equivalente a quello dellindennità di malattia o di degenza ospedaliera, laddove sussistente il relativo diritto dei lavoratori, ed entro i limiti del monitoraggio della spesa, così come previsto dallarticolo 26 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 2020.
In ragione della complessità della disciplina in argomento e dei chiarimenti in atto con i Ministeri vigilanti sulla gestione della spesa relativa anche agli oneri a carico dei datori di lavoro, per consentire il suddetto monitoraggio e, quindi, una prudente gestione dei conguagli, in questa prima fase sarà possibile conguagliare gli eventi di quarantena a carico dellINPS con prognosi che si sia conclusa entro il 30 settembre 2020.
LIstituto si riserva di fornire con un successivo messaggio le istruzioni per i periodi successivi alla predetta data.
Per consultare le istruzioni operative inviamo il Messaggio INPS n. 3871 del 23 ottobre 2020 con il relativo allegato.
Distinti saluti.
Il Vice Direttore
Crescenzo Ventre