Indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia – Messaggio INPS n. 3653 del 9 ottobre 2020.
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LORO SEDI
Prot. n. 1223 /20
Avellino, 12 ottobre 2020
OGGETTO: Indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia – Messaggio INPS n. 3653 del 9 ottobre 2020.
Vi segnaliamo che lINPS, facendo seguito alle indicazioni fornite con il Messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020 (Cfr. ns. Nota del 26 giugno 2020) in merito alla gestione delle certificazioni mediche relative alle tutele del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato di cui allart. 26 del D.L. n. 18/2020, con il Messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020 comunica le seguenti istruzioni operative per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia.
Quarantena/sorveglianza precauzionale e lavoro agile
LINPS comunica che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non configurano unincapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dellattività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.
Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, lattività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dellattività lavorativa con la correlata retribuzione.
È invece evidente che in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
Quarantena per Ordinanza Amministrativa
LINPS comunica inoltre che nei casi di Ordinanza emessa dallAutorità Amministrativa locale che dispone il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio, non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi dellart. 26, comma 1, in quanto la stessa necessita di un provvedimento delloperatore di sanità pubblica.
Quarantena allestero
Allo stesso modo lIstituto ritiene che nei casi di lavoratori assicurati in Italia recatisi allestero e sottoposti a provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, laccesso alla tutela di cui allart. 26, comma 1, deve provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.
Quarantena/sorveglianza precauzionale e CIGO, CIGS, CIGD e Assegno Ordinario.
LINPS chiarisce infine che un altro motivo di esclusione per laccesso allindennità di malattia è la Cassa Integrazione.
Infatti la circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGS, CIGD o di Assegno Ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con lazienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.
Per un maggior approfondimento alleghiamo il Messaggio INPS n. 3653 del 9 ottobre 2020.
Distinti saluti.
Il Vice Direttore
Crescenzo Ventre