DECRETO DIGNITA’ “- Conversione nella legge 9 agosto 2018 n. 96 del D.L. 12 luglio2018 n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese-
Category:LAVORO E PREVIDENZA,NEWSProt. n. I/ 1018 /18
Avellino, 30 agosto 2018
OGGETTO: DECRETO DIGNITA - Conversione nella legge 9 agosto
2018 n. 96 del D.L. 12 luglio2018 n. 87 recante disposizioni
urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese-
Come è noto, le disposizioni di cui in oggetto hanno apportato variazioni sostanziali alla disciplina dei contratti a termine e del lavoro somministrato modificando il Decreto Legislativo n. 81/2015, oltre allintroduzione di nuove norme in materia di contrasto alla delocalizzazione, di contrasto al gioco dazzardo ed altre misure di semplificazione fiscale.
Nel trasmettervi in allegato il testo completo del decreto coordinato con la legge di conversione e le relative note, provvediamo a segnalarvi di seguito, in maniera sintetica, le principali novità soffermandoci sugli aspetti giuslavoristici.
Contratti a termine (art.1- art.3)
La durata massima del contratto a tempo determinato passa da 36 a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore nel limite di 24 mesi solo al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
a. esigenze temporanee e oggettive estranee allordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dellattività ordinaria:
I concetti di temporaneità, oggettività, significatività e ordinaria attività pongono evidenti problemi interpretativi con la conseguente possibilità di esiti differenti in caso di giudizio, consigliamo quindi di essere molto prudenti perché per i contratti a termine superiori a 12 mesi lindicazione della causale nelle due accezioni sopra riportate, è indispensabile, altrimenti vi è la trasformazione del contratto a tempo indeterminato dopo i primi 12 mesi.
I contratti per attività stagionali, come definiti dallart. 21 secondo comma del Decreto Legislativo n. 81/15, possono essere rinnovati o prorogati senza bisogno della indicazione delle causali.
Nel contratto a termine le proroghe possono essere massimo 4, ma il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi. La violazione di queste disposizioni, comporta la trasformazione a tempo indeterminato.
Come precisato nella legge di conversione, le nuove disposizioni di applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché ai rinnovi ed alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.
Per i contratti a termine il contributo addizionale è aumentato dello 0,50% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato anche in somministrazione, lunica eccezione riguarda il lavoro domestico.
Esonero contributivo assunzione giovani (art. 1-bis)
Viene esteso agli anni 2019-2010 il beneficio (già previsto dalla legge di stabilità 2018) dellesonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali escluso quelli INAIL per una durata di tre anni e nel limite massimo di 3000 euro annui, per i lavoratori che non abbiano compiuto 35 anni, e che vengano assunti a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti.
Contratto di somministrazione (art. 2)
I contratti a tempo determinato ed i contratti di somministrazione a tempo determinato non possono eccedere il 30%, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dallutilizzatore.
Viene reintrodotta una specifica sanzione per il somministratore e lutilizzatore in caso di somministrazione fraudolenta, che si verifica ogni qualvolta la somministrazione sia posta in essere con la finalità di eludere norme di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore.
Nei casi di somministrazione a tempo determinato lindicazione delle causali introdotte dallart. 1 della nuova legge, spetta esclusivamente allutilizzatore, esonerando così lagenzia per il lavoro dallindicazione delle stesse.
I contratti di somministrazione sono inoltre esclusi dalla disciplina di cui allart. 21 secondo comma- del Decreto legislativo 81/15, relativa allintervallo minimo necessario tra un contratto a termine ed unaltro.
Prestazioni occasionali (art. 2 bis)
Sono state introdotte alcune disposizioni in materia di prestazioni occasionali (voucher) modificando la disciplina dettata dallart. 54 bis del D. Legislativo n. 50/2017, in particolare il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale non si applica alle aziende del settore agricolo ed a quelle alberghiere che hanno alle proprie dipendenze fino ad otto lavoratori.
Indennità di licenziamento (art.3)
Lindennità di licenziamento dovuta in caso di licenziamento illegittimo nellambito della tutela prevista dal contratto a tutele crescenti viene aumentata da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità, (in precedenza minimo 4 massimo 24 mensilità).
Aumenta anche il numero di mensilità previste per lofferta conciliativa che vengono fissate da un minimo di 3 ad un massimo di 27 (in precedenza minimo 2 massimo 18).
Limiti alla delocalizzazione per aziende beneficiarie di aiuti (art.5)
Vengono introdotte gravose sanzioni per le imprese italiane ed estere che abbiano beneficato di contributi per la realizzazione dellinvestimento e decidano di delocalizzare lattività economica interessata, fuori dall Unione Europea, entro cinque anni dalla data di conclusione delliniziativa agevolata. La sanzione è prevista nella misura da due a quattro volte limporto dellaiuto fruito.
E invece prevista la sola decadenza dal beneficio ricevuto nel caso di delocalizzazione dal sito incentivato dellattività economica interessata o di una sua parte.
Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni comminate dalle amministrazioni centrali dello Stato in caso di delocalizazione, saranno destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso, eventualmente anche sostenendo lacquisizione da parte degli ex dipendenti.
Tutela delloccupazione nelle aziende beneficiarie di aiuti (art. 6)
Limpresa italiana o estera che ha ricevuto benefici in misure che prevedono la valutazione dellimpatto occupazionale, e che nei cinque anni successivi al completamento dellinvestimento, riduca i livelli occupazionali del 50% è tenuta a restituire i benefici ricevuti; se la riduzione occupazionale è del 10% il beneficio è ridotto in misura proporzionale.
Tali disposizioni si applicano ai benefici concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi ed agli investimenti agevolati avviati successivamente allentrata in vigore del Decreto 87/18.
Recupero beneficio iperammortamento (art. 7)
Viene introdotto un meccanismo di recupero delliperammortamento qualora, nel periodo di fruizione del beneficio, i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive estere anche appartenenti alla medesima impresa.
Lapplicazione di tali disposizioni è esclusa per quanto riguarda i beni agevolati che siano per loro stessa natura destinati allimpiego in più sedi produttive e pertanto possono essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio italiano.
Credito dimposta Ricerca e Sviluppo (art. 8)
Viene introdotta una limitazione sulle acquisizioni di beni immateriali, anche in licenza duso, da imprese dello stesso gruppo. La nuova norma si applica già a decorrere dal periodo dimposta in corso.
Le restanti disposizioni riguardano il contrasto al disturbo da gioco dazzardo; misure in materia di semplificazione tra cui il rinvio al 1° gennaio 2019 della decorrenza dellobbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione e la estensione anche al 2018 delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e processionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della P.A., con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.
Nel riservarci ulteriori approfondimenti al riguardo, restiamo a disposizione per ogni informazione ed assistenza.
Distinti salutiL
IL DIRETTORE
Dott. Giacinto Maioli
Alleg.: Testo D.L. 87 coordinato
con la legge di conversione n.96/18